mercoledì 4 maggio 2011

Thyssen: operai in Cigs a candidati sindaci a Torino, aiutateci

Torino, 3 mag. - (Adnkronos) - Chiedono aiuto con una lettera aperta ai tre principali candidati sindaci al comune di Torino, Piero Fassino, Michele Coppola e Alberto Musy, gli operai della Thyssen in cassaintegrazione. I lavoratori del'associazione Legami d'Acciaio ricordano che il prossimo 30 giugno scadono gli ammortizzatori sociali e sostengono di essere "discriminati nella riassunzione perche' costituiti come parte civile nel processo contro la ThyssenKrupp. Altri colleghi sono stati invece riassunti in aziende private oppure ex municipalizzate. Nessuno di questi - sottolineano - si era costituito parte civile nel processo". La lettera arriva dopo tre settimane dalla prima missiva con cui gli operai chiedevano un incontro con i candidati per esporre i loro problemi "urge un intervento decisivo da parte della massima Istituzione a livello cittadino - scrivono - Riteniamo, non presuntuosamente ma legittimamente, di dover essere posti tra le priorita' del calendario di incontri dei candidati. Non possiamo piu' permetterci e non siamo piu' disposti ad aspettare che il tempo passi e che la nostra situazione rimanga insoluta - concludono - Chiediamo solo qualche istante di tempo".


04.05.2011 http://www.blitzquotidiano.it

Comunali Torino, operai Thyssen a candidati: Perché non ci incontrate?

Torino – "Dopo tre settimane dalla nostra lettera aperta ai candidati sindaco e dopo una iniziale e formale, per quanto generica, disponibilità ad incontrarci, i lavoratori della ThyssenKrupp ancora in cassa integrazione straordinaria dal marzo 2010 e di fatto da tre anni e mezzo senza lavoro, ancora aspettano di incontrare i candidati". Lo scrivono gli operai e i familiari delle vittime della Thyssen, in una lettera indirizzata a Piero Fassino, Michele Coppola e Alberto Musy, candidati per il centrosinistra, centrodestra e terzo polo. La lettera è firmata Legami d'acciaio, l'associazione nata dopo la strage del 6 dicembre 2007 in cui persero la vita sette operai. "Prima del voto sarebbe gradito – proseguono gli operai – oltreché doveroso da parte loro, incontrarci per poterci dare la possibilità di raccontare i nostri problemi, la vicenda e l'ingiustizia perpetrata ai nostri danni da alcune aziende ex municipalizzate con la compromettente partecipazione dell'amministrazione comunale, in seno all'assessorato al lavoro del Comune e magari cercare di affrontare e risolvere la questione".


Adesione allo Sciopero Generale del 6 maggio

 

Gli operai ThyssenKrupp di Torino (alcuni dei quali discriminati nella ricollocazione lavorativa per essersi costituiti come Parte Civile nel procedimento contro la multinazionale tedesca per il rogo che ha causato 7 morti nel dicembre 2007) aderiscono, partecipano e invitano a partecipare allo Sciopero Generale indetto dalla Cgil  il 6 maggio.

Giornata di mobilitazione per uno sciopero che diventi il più possibile generale e generalizzato, che blocchi il Paese e metta al centro la questione del lavoro sicuro e dignitoso per tutte e tutti, lo stop ai ricatti voluti da Marchionne e dalla Confindustria, che scaricano il peso della crisi solo ed esclusivamente sui lavoratori, la fine del precariato che grava su milioni di giovani, donne, immigrati.

Una giornata di lotta per cacciare il criminale Governo Berlusconi (e tutti i suoi lacchè), che investe ingenti quantità di denaro nell'inutile guerra in Libia anziché destinarli a ciò di cui abbiamo bisogno: uguali diritti per tutte e tutti ad un lavoro sicuro e dignitoso, alla casa, all'istruzione pubblica, alla salute.

Cacciare Berlusconi non basta, serve costruire un'alternativa possibile e necessaria: rafforzando le lotte e il coordinamento di tutte quelle realtà (organizzazioni sindacali, associazioni, comitati, reti e coordinamenti) che come noi già oggi si battono per la difesa dei diritti e della Costituzione, per costruire un nostro governo che trasformi in provvedimenti pratici e leggi le nostre rivendicazioni, obiettivi e aspirazioni.

 

 Torino, 04 maggio 2011                                                               Operai ThyssenKrupp Torino

Thyssen, sentenza non replicabile


Parla Beniamino Deidda, procuratore generale a Firenze. "È stata esemplare, ma provare il dolo, anche eventuale, è sempre una cosa assai complicata. Il legislatore e i giudici dovrebbero ripensare i reati colposi"


di Enrico Galantini
Thyssen, sentenza esemplare ma difficilmente replicabile (foto  
"La prima considerazione che mi è venuta in mente all'annuncio della sentenza è che giustizia era stata fatta". A dirlo è Beniamino Deidda, procuratore generale a Firenze, al quale abbiamo chiesto di ragionare con 2087 sulla sentenza ThyssenKrupp, con la quale a metà aprile la Corte di Assise di Torino ha condannato a pene pesantissime i dirigenti della multinazionale tedesca dove il 6 dicembre del 2007 sette operai erano morti in un incendio alla linea 7. Uno dei più gravi incidenti sul lavoro mai verificatisi nel nostro paese. "L'evento era davvero gravissimo: sette morti in quel modo, con quella serie di carenze già rilevate in passato all'interno della fabbrica. Una pena severissima, com'è stata quella che ha colpito la dirigenza della ThyssenKrupp mi pare in qualche modo una sentenza esemplare. Per la prima volta per questo tipo di reato abbiamo avuto in Italia una pena proporzionata alla gravità del danno provocato".

E in tempi relativamente brevi…

Deidda Diversamente da quanto accade normalmente nei processi per infortunio o malattia professionale, questa volta la magistratura ha dato prova di un celerità notevole, di una grande capacità e di una altissima specializzazione. Sono tre cose che difficilmente s'incontrano tutte insieme. La magistratura, di fronte a fenomeni così diffusi in tutto il territorio nazionale, raramente arriva al giudizio; quando ci arriva, ciò avviene spessissimo con gravi ritardi. Infine quando si arriva alla condanna, a volte essa consiste in pene irrisorie e certamente sproporzionate alla gravità dei fatti. Insomma, abbiamo una magistratura che, per solito, dal punto di vista della specializzazione e dell'efficienza, in materia di infortuni professionali, lascia a desiderare. Tutte queste cose dobbiamo dire rispetto alla sentenza torinese, che è stata resa più facile dalla presenza del dott. Guariniello, che è persona di grandissima esperienza e professionalità, e poi dei due colleghi pm che l'hanno affiancato, che si sono rivelati di grandissima competenza. Siamo dunque di fronte a un caso che per molti versi, può essere definito eccezionale.

Molte persone hanno parlato di una sentenza epocale, tale cioè da imprimere una svolta ai processi per gli infortuni sul lavoro. Lei è d'accordo?

Sicuramente è la prima volta che si ha una sentenza di queste proporzioni. Ed è anche la prima volta che si punisce a titolo di dolo un reato – l'omicidio sul lavoro – che solitamente ha visto la contestazione della fattispecie colposa. Mi chiedo se, al di là del caso ThyssenKrupp, lo schema giuridico accolto dalla sentenza possa essere proposto per gli altri infortuni sul lavoro per il futuro. Su questo devo confessarle che ho qualche dubbio.

Perché?

Vede, nel codice Rocco, che risale agli anni '30, il legislatore ha punito i reati più gravi a titolo di dolo, i reati più lievi a titolo di colpa e un gruppo di reati minori li ha considerati come contravvenzioni. Tutto questo era giustificabile negli anni '30, quando il nostro era prevalentemente un paese agro-pastorale, in cui i rischi legati alle modalità della convivenza civile erano scarsi: non c'erano automobili, non si moriva per un incidente stradale, gli alimenti non erano sofisticati ecc. Insomma, quello che noi chiamiamo il "diritto penale del rischio" non era sviluppato. La punibilità era legata al verificarsi di un evento punito dal codice penale e non veniva presa in considerazione la violazione delle norme di cautela, di prudenza o di diligenza, il cui rispetto oggi è essenziale per una convivenza ordinata e sicura.

E così quei reati che nel 1930, al tempo del codice Rocco, avevano scarsa importanza, nella vita di oggi assumono un'importanza enorme. Cementificare le colline intorno alla città espone l'autore ancor oggi a una semplice contravvenzione edilizia. Inquinare un fiume integra appena una contravvenzione. Oggi tutti reclamiamo una maggiore severità delle sentenze sugli incidenti stradali mortali, o sugli infortuni sul lavoro o le malattie professionali. Oggi insomma il contesto sociale è cambiato ed è cambiata di conseguenza la rilevanza di alcuni comportamenti colposi capaci di recare danno alla collettività. Oggi abbiamo bisogno di rafforzare la punibilità per colpa. I reati colposi sono i reati della modernità e hanno bisogno di più attenzione da parte di tutti. Bisogna stare attenti a non danneggiare involontariamente i diritti delle persone per colpa, cioè per negligenza, per imprudenza, per imperizia ecc. La perizia, la prudenza, la diligenza sono requisiti che oggi nel vivere civile contano molto più di ieri, perché senza di essi si può mettere a repentaglio la stessa convivenza. La scelta di punire per dolo i comportamenti di chi non rispetta le norme di prevenzione è una scelta che da questo punto di vista non si muove nella stessa direzione verso la quale si evolve la vita della collettività.

Mi chiedo perciò se in prospettiva non ci si debba augurare che il legislatore provveda a rafforzare la colpa e cioè ad assegnare un rango di maggiore gravità ai reati colposi, piuttosto che prevedere nuovi delitti dolosi in materia di prevenzione degli eventi dannosi. Aggiungo che provare il dolo, anche eventuale, non è così semplice. Ci sono riusciti a Torino perché le indagini sono state condotte molto bene, perché hanno trovato gli elementi caratteristici della previsione dolosa dell'evento dannoso. Ma insomma, non è semplice e non è facile per tutti gli infortuni sul lavoro.

Ma in questo caso, se si fosse puntato sulla colpa, non si sarebbe potuto raggiungere un risultato altrettanto significativo…

Di solito nei reati colposi non soltanto il reato viene ritenuto di minore gravità. Ma vengono date pene assai inferiori a quelle che lo stesso codice prevede. A volte si danno otto mesi, un anno per un omicidio colposo; a Torino gli anni sono stati quindici. È così vistosa la disparità con cui abbiamo trattato finora i reati di infortunio rispetto a quanto è stato deciso per il caso ThyssenKrupp da indurci a riflettere. Il reato colposo avrebbe potuto prevedere una pena fino a sette anni, con un notevole aumento, trattandosi di omicidio di più persone. Ma la novità maggiore è che questa volta è stata contestato l'evento mortale come effetto voluto della condotta criminosa.

Ma che cosa vuol dire esattamente "dolo eventuale", quello che è stato imputato ai dirigenti della ThyssenKrupp?

Vuol dire che si è ritenuto che i dirigenti della ThyssenKrupp fossero coscienti del fatto che, per la violazione delle norme di sicurezza, qualcuno dei lavoratori poteva morire. Si erano rappresentati l'evento, l'eventualità della morte. L'avevano in qualche modo messa in conto. E, nonostante ciò, sono andati avanti nel violare le norme di prevenzione.

Tornando alla colpa, lei dice insomma che bisogna essere più duri per quanto riguarda i reati colposi…

Soprattutto bisogna dare alla colpa il peso che le spetta nella società moderna. I comportamenti colposi assumono oggi un peso molto più grave che in passato. Se uno corre ad eccessiva velocità e investe una persona sulle strisce pedonali, certo che è avvenuto per colpa. Ma l'effetto è la morte di un uomo. In passato non capitava di dover difendere il diritto alla vita soprattutto attraverso i reati colposi. Oggi a settant'anni e passa di distanza dal codice penale, capita sempre più spesso. Abbiamo dunque la necessità di adeguare i nostri strumenti: i reati colposi sono socialmente più gravi che in passato e vanno puniti più adeguatamente di quanto non si faccia ora. Il codice Rocco li riteneva marginali. Oggi invece sono diventati i reati con cui si attenta alla convivenza civile.

Ma chi deve intervenire, il legislatore o i giudici?

Tutti e due. I giudici hanno una percezione sbrigativa dell'accidentalità del fatto infortunistico. Per formazione, per essere cresciuti nell'ambito di un codice penale vecchio, la maggior parte di noi non ha una sufficiente consapevolezza del fatto che l'indifferenza verso i doveri sociali – di attenzione, di diligenza, di perizia – ha una gravità inaudita nella vita civile contemporanea. Lo stesso vale per il legislatore, che dovrebbe adeguare la considerazione e le pene per i reati colposi secondo il comune sentimento dei cittadini. Naturalmente, tutto questo non scalfisce minimamente l'importanza e la novità della sentenza di Torino. Resta cioè il fatto che abbiamo vissuto una pagina di storia giudiziaria per molti versi esemplare.

Anche se lo schema ThyssenKrupp secondo lei non è così facilmente replicabile in futuro ad altri casi…

Certo non in tutti i casi di infortunio. Lo ripeto: provare il dolo, anche eventuale, è cosa assai complicata.

Ma una sentenza come quella di Torino, secondo lei, reggerà in appello?

Come faccio a risponderle? Non ho poteri divinatori…

Ultima questione. Lei prima parlava della celerità, dell'efficienza, della specializzazione dimostrati dalla Procura di Torino. Qualità che spesso mancano da altre parti. Non è questa una ragione a favore di una Procura nazionale anti-infortuni, almeno per i casi più importanti?

Ripeto ciò ho risposto all'analoga domanda postami dalla commissione parlamentare sugli infortuni sul lavoro. Mentre per quanto riguarda la procura antimafia, il fenomeno su cui indaga è unico ed è necessario stabilire i collegamenti tra le tante sue manifestazioni, questo non è il caso degli infortuni sul lavoro. Che sono diversi a seconda della tipologia delle aziende, del territorio, delle strutture, degli investimenti. Non c'è un fenomeno criminoso per gli infortuni che possa essere considerato unitariamente. Io credo che sarebbe meglio che a specializzarsi fossero in tanti magistrati, razionalmente distribuiti sul territorio.

Questa intervista apre il numero 5 di 2087, in uscita in questi giorni. Il numero è dedicato al tema della sicurezza nel settore dei trasporti. Chi fosse interessato si può rivolgere a Stefania Parisi, chiamando lo 06.44.888.207 o inviando una mail a s.parisi@rassegna.it



http://www.rassegna.it/articoli/2011/05/02/73867/thyssen-sentenza-non-replicabile

AI CANDIDATI SINDACO PER LA CITTA' DI TORINO :

ALLA PROSSIMA PUNTATA DI "Chi l'ha visto"…

… SE CI SIETE "BATTETE UN COLPO" !?

 

All'On. Piero Fassino

       Ass. Reg. Michele Coppola

       Prof. Dott. Alberto Musy

 

Dopo tre settimane dalla nostra Lettera aperta ai Candidati Sindaco e dopo una iniziale e formale, per quanto generica, disponibilità ad incontrarci, i lavoratori della ThyssenKrupp ancora in Cigs dal marzo 2010 (di fatto da 3 anni e mezzo senza lavoro!) ancora aspettano di incontrare i Candidati.

Visto, come si suol dire che "La speranza è l'ultima a morire", prima del Voto sarebbe gradito oltreché doveroso da parte Loro, incontrarci per poterci dare la possibilità di raccontare i nostri problemi, la vicenda e l'ingiustizia perpetrata ai nostri danni da alcune aziende ex municipalizzate con la compromettente partecipazione dell'Amministrazione Comunale, in seno all'Assessorato al Lavoro del Comune e magari cercare di affrontare e risolvere la questione.      

In verità  qualcuno si è visto, e l'unico incontro avvenuto è quello di ieri con il Candidato Juri Bossuto per la Federazione della Sinistra, che al di là di prese di posizione, di preoccupazione per i fatti successi e dichiarazioni di solidarietà ha garantito il suo impegno per far luce sulla vicenda ed il ruolo avuto dall'Amministrazione uscente, qualora fosse eletto e qualunque sarà il ruolo che ricoprirà.

La nostra situazione lavorativa è divenuta ormai insostenibile ed improrogabile: il prossimo 30 giugno per noi scadono gli ammortizzatori sociali e in più veniamo discriminati nella riassunzione perchè costituiti come Parte Civile nel processo contro la ThyssenKrupp. Altri colleghi sono stati invece riassunti in aziende private (Alenia Aerospazio) oppure ex municipalizzate (Smat e Amiat). Nessuno di questi era costituito Parte Civile nel processo. Se non è una discriminazione questa! Per questi motivi urge un intervento decisivo da parte della massima Istituzione a livello cittadino. Riteniamo, non presuntuosamente ma legittimamente, di dover essere posti tra le priorità del calendario di incontri dell'On. Fassino (e di tutti i candidati Sindaco di Torino), il quale si è reso disponibile all'incontro e ha dichiarato più volte di porre al centro del suo programma elettorale e di governo della Città il tema del rilancio dell'occupazione e dei giovani. Non possiamo più permetterci e non siamo più disposti ad aspettare che il tempo passi e che la nostra situazione rimanga insoluta. Chiediamo solo qualche istante di tempo. Il motivo dei tanti impegni addotto dall'Ufficio Stampa dell'On. Fassino, che finora ha impedito l'incontro, ci sembra più un pretesto per glissare un argomento imbarazzante che l'uscente Amministrazione ha affrontato in maniera discriminatoria e selettiva, senza mai spiegare criteri e metodi per la ricollocazione degli ex operai ThyssenKrupp che non fossero rispondenti alle norme esistenti e ad una regolare selezione.

Ovviamente siamo disponibili al confronto, al cospetto dei Media  e possiamo comprovare con argomenti e fatti ciò che sosteniamo e per cui rivendichiamo giustizia.

 

 

                                                                                                         Ass. Legami d'Acciaio Onlus

Torino, 3 maggio 2011                                                                         Operai ThyssenKrupp                                            

 

 

Intervento di Sergio Bonetto,  Avv. di parte civile degli operai ThyssenKrupp

 

Più volte i difensori degli imputati hanno prospettato la tesi secondo la quale la tragedia del 6 dicembre 2007 sarebbe stata sostanzialmente imprevedibile e che ci si troverebbe quindi di fronte ad una fatalità. Più volte hanno sottolineato come, a loro avviso, non sarebbero state fornite indicazioni né dalla normativa né dagli enti preposti per l'adozione di misure necessarie ad evitarla.

Riteniamo che le considerazioni svolte dal Pubblico Ministero, che facciamo integralmente nostre, apprezzandone, in particolare, l'accuratezza, la puntualità e il senso di giustizia che le domina, abbiano ricostruito in modo del tutto corretto la verità dei fatti ed abbiano portato a richieste  sanzionatorie assolutamente equilibrate.

Da parte nostra, consci delle inevitabili limitazioni che il nostro ruolo processuale comporta, (la costituzione di parte civile è esclusivamente riferita alle violazioni, da parte di tutti gli imputati, dell'art. 437 del codice penale),  pensiamo di potere proporre un piccolo contributo a sottolineare ulteriormente come ci si trovi di fronte ad un caso assolutamente inconsueto per quanto attiene l'intensità della responsabilità degli imputati.

Tale profilo rientra tra quelli, diciamo così, di nostra competenza in quanto, pacificamente, è questo uno dei parametri per la determinazione del danno non patrimoniale, nel caso specifico quello che sino a pochi anni or sono era individuato come "danno morale da reato".

 

Vorremmo iniziare richiamando una norma dal sapore vagamente archeologico.

Si tratta del DECRETO MINISTERIALE (Ministero dell'interno) 31 luglio 1934, senza numero, ma pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1934, n. 228,  avente ad oggetto l'approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi. La norma è riportata come ancora oggi vigente da tutte le banche dati e dal commentario "Diritto del Lavoro" diretto  da Franco Carinci, UTET 2000 pag. 351.

Si tratta di una regolamentazione - la prima introdotta nel nostro paese - molto puntigliosa, che elenca le misure di sicurezza da adottare in tutte le attività produttive o commerciali che implicano la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e la commercializzazione degli oli minerali.

Il decreto prende in esame  tutte le ipotesi: dallo scarico delle petroliere sino alla vendita al minuto di oli in taniche.

 

Nel paragrafo "Avvertenze generali" si può leggere:

. "V.  Debbono essere curati il massimo ordine e la maggiore pulizia ovunque sono depositate, manipolate o lavorate sostanze che possono dar luogo a scoppio od incendio. .........

VI.  Sono formalmente vietati, nel recinto degli stabilimenti e dei depositi, ........... i mucchi di casse vecchie, di rottami di legno, di segatura, di trucioli, di stracci, di carta e simili tanto più se imbrattati di sostanze infiammabili o grasse..........Gli stracci puliti e quelli usati e unti devono stare separatamente: i primi, nell'interno delle officine e dei laboratori, gli altri fuori, entro apposite cassette (preferibilmente metalliche), con coperchio ed iscrizione. Gli stracci impregnati di liquidi infiammabili o di vernici, devono stare in speciali cassette metalliche munite di coperchio, situate all'esterno dai laboratori e discoste dai medesimi......

VII.  I mezzi di estinzione, di cui deve essere conosciuta perfettamente l'esistenza, l'ubicazione e l'uso, da tutti gli addetti ai depositi e agli stabilimenti nei quali si conservano o si manipolano sostanze pericolose di scoppio o di incendio, devono essere tenuti in evidenza. Tali mezzi devono essere preferibilmente tinti in rosso, perché risultino più appariscenti. Gli estintori, i recipienti e le carriole con sabbia, i secchielli, gli attrezzi, ecc. debbono essere posti preferibilmente all'esterno dell'ingresso degli ambienti e dei locali dello stabilimento o del deposito, e nei luoghi di passaggio, perché siano prontamente sotto mano. …....

Si prevede poi, nel dettaglio, l'obbligo di detenere, conservare in buona efficienza e rendere facilmente utilizzabili tutti i mezzi antincendio (estintori, sabbia ecc).

Così più avanti nel medesimo decreto:

 XI.  Il personale adibito a depositi o a stabilimenti nei quali si conservano o si lavorano oli minerali e loro derivati, deve essere istruito sulle cautele da osservare per ovviare a incendi e a scoppi, e per intervenire prontamente ed efficacemente in caso di bisogno.

È opportuno che siano fatte frequenti prove collettive, durante le quali si dovrà sperimentare l'opportunità delle disposizioni particolari stabilite (se occorre, di concerto coi civici pompieri) per i locali pericolosi..... Di frequente devono essere eseguite esercitazioni colle pompe e con qualche estintore, rimettendo poi questi immediatamente in ordine colle cariche di riserva, in modo che siano sempre efficienti per le materie per le quali dovrebbero eventualmente servire, e in stato di perfetto funzionamento."

E ancora: "37.  Negli stabilimenti e nei depositi devono essere sempre impiantati mezzi di varia specie, per una sicura e pronta comunicazione coi civici pompieri, dove esistono.

In questo caso, i raccordi degli idranti e delle manichette dello stabilimento o del deposito devono corrispondere a quelli usati dai pompieri.

Se non è destinato permanentemente apposito personale alla estinzione degli incendi, è necessario che le direzioni degli stabilimenti e dei depositi facciano impartire apposita istruzione a qualche operaio (che deve portare sempre uno speciale distintivo, preferibilmente di color rosso).

È necessario, per prevenire gli incendi, che negli stabilimenti e nei depositi di oli minerali siano curati in maniera assoluta l'ordine e la pulizia, sia osservata la disciplina più rigorosa e sia assicurato il perfetto funzionamento di ogni macchina, di ogni apparecchio e di ogni veicolo. "

Siamo nel 1934, prima che nascessero tutti  gli attuali imputati,  e queste sono le prime misure introdotte in Italia per la prevenzione dei disastri industriali con riferimento al rischio incendio per ogni tipo di produzione che comporti l'utilizzo e la manipolazione di oli combustibili.

Estrema pulizia dello stabilimento, rimozione e segregazione immediata dei materiali infiammabili quali la carta, istruzione accurata del personale, frequenti esercitazioni collettive con la partecipazione dei pompieri, facile comunicazione con gli stessi, perfetto funzionamento e manutenzione degli apparati antincendio.

Quale sia la distanza tra le semplici, ma efficaci, misure che il decreto richiede e la condizione   in cui gli imputati avevano ridotto lo stabilimento ThyssenKrupp di Torino, sarà oggetto della considerazione di questa Corte e dovrà essere, per restare vincolati alla tematica che, come operai, ci compete, elemento essenziale per la individuazione della gravità del rischio cui, per almeno due anni, sono stati esposti gli addetti della ThyssenKrupp di Torino.

Che la situazione dello stabilimento - ampiamente documentata e chiaramente illustrata dal Pubblico Ministero - sia stato il risultato del comportamento doloso degli imputati lo si riscontra agevolmente non solo per il contrasto tra quanto previsto dalla normativa e la situazione concreta della fabbrica,  ma anche dalle dichiarazioni rese in questa aula da un teste che, prima che lo stabilimento passasse sotto il controllo di ThyssenKrupp, vi aveva svolto attività di pompiere come dipendente.

All'udienza  del 16  luglio 2009,  GAROFALO Giuseppe dichiara (verbali d'Udienza):

"Adr.: Inizialmente sono stato assunto come manutentore elettrico e poi mi è stata fatta la proposta di lavorare come vigile del fuoco;

Adr.: inizialmente eravamo diversi vigili per squadra: operavamo su tre turni e le squadre erano quattro Ogni squadra era composta da quattro, cinque vigili a turno sino ad arrivare a un vigile del fuoco a turno nell'ultimo periodo;

Adr.: L' attività era quella di tenere sotto controllo tutti gli impianti, la manutenzione di tutti gli impianti antincendio nello stesso tempo dovevamo fare la manutenzione degli estintori , assistenza impianti;

Adr.: noi caricavamo tutti gli estintori. Tenevamo sotto controllo tutte le manichette nello stesso tempo quando ci chiamava la meccanica e la elettrica noi andavamo lì con il nostro estintore, mettevamo in sicurezza l'impianto a volte facevamo mettere una coperta mangia-fuoco quando magari saldavano…;

I lavoratori ci chiamavano sempre perchè quelle erano le indicazioni della azienda.

Adr.: gli addetti ci chiamavano per intervenire sull'inizio di incendio. Noi avevamo la nostra campagnola andavano con i nostri estintori perché magari quelli sul posto erano stati usati e non ci fidavamo, staccavamo l'impianto e intervenivamo;

Adr.. il lavoratore se vedeva un piccolo incendio magari iniziava ad intervenire;

Adr.. noi avevamo tutti i sistemi di sicurezza. Avevamo anche l'auto attrezzata;

Adr.. nell'intervento per prima cosa si metteva in sicurezza l'impianto poi si interveniva o con l'acqua o con l'estintore dipendeva da dove era nato l'incendio;

Adr.. tutti i giorni ho fatto interventi. Mi spiace che non avevo i rapportino: noi scrivevamo tutto ciò che facevamo in sede di intervento;

r.: noi non ci facevamo prendere dal panico: davamo noi una valutazione di come intervenire;

è capitato che qualche volta abbiamo chiamato i pompieri esterni quando vedevamo che l'incendio si propagava troppo in fretta non avevamo l'attrezzatura adatta e quindi chiamavamo…;

adr.. incendi grossissimi se ne saranno verificati cinque o sei in cui sono intervenuti anche pompieri esterni;

adr.: negli incendi di questi anni non ci  sono state vittime perché erano incendi che ti davano il tempo per riflettere…facevi in tempo ad andare via e di fatti non è mai successo niente;

r.. noi la prima cosa che dicevamo alla gente era di allontanarsi tutti…;

d.. ma l'intervento sulla fiamma chi lo faceva?

r.:" i pompieri".

Il Sig.Garofalo non lavorava nel 1934, era stato assunto nel 1973 ed era andato in prepensionamento nel 2001.

Da allora, in quello stabilimento oltre alla proprietà era cambiato il livello di civiltà.

Quantomeno sino al 2001, se si verificava un principio di incendio, I lavoratori ci chiamavano sempre perchè quelle erano le indicazioni della azienda. Dice il teste

Tutti noi, invece, abbiamo sentito ripetere, da tutti gli operai sentiti, che, sempre, in caso di incendio, i primi ad intervenire erano, per precisa disposizione aziendale, gli operai, per il solo fatto di essere addetti, magari da un giorno soltanto, a quella lavorazione ove si verificava l'incendio. E ciò in modo del tutto indipendente dalle loro conoscenze tecniche in materia di antincendio.

E dal tono generale delle deposizioni si riscontra chiaramente che gli stessi operai ritenevano che "così si dovesse fare". Avevano perso persino la memoria che, in caso di incendio, si avesse diritto a sistemi complessivi di sicurezza.

Questo noi contestiamo con tutta la nostra forza agli imputati: avere trasformato, nel giro di pochi anni, un ambiente di lavoro relativamente sicuro ed in cui, per lo meno, gli addetti avevano coscienza dei rischi cui erano esposti, in un luogo in cui la tragedia era immanente ed in cui gli operai venivano "convinti" che tra i loro compiti vi fosse quello di valutare se trattasse di "incendi di palese gravità".

E' questa la principale violazione dell'art. 2087 che contestiamo agli imputati ed al responsabile civile: non avere consentito ai lavoratori di conoscere i rischi cui erano esposti.

La coscienza del rischio è, per ognuno, la premessa di qualsiasi attività produttiva, la mancata cura della conoscenza o, come nel caso concreto, l'organizzazione di un sistema di produzione che escludeva, per le frequenti rotazioni di personale, anche la teorica possibilità che la conoscenza del rischio venisse acquisita significa porre le premesse del disastro.

Questa condizione di "minorità" al cospetto dei gravi rischi che comporta la produzione siderurgica e quella di uno stabilimento in corso di dismissione in particolare, non colpiva solo gli addetti alle lavorazioni.

Sentiamo cosa ci ha detto uno degli  "eredi naturali", sul piano delle mansioni assegnate, del pompiere Garofalo.

Dichiarava (sempre dai verbali di udienza) all'udienza del  5 marzo 2009  l'operaio PONTIN Mauro, addetto alla squadra di emergenza che è intervenuta la notte del 6 dicembre 2007:   

"Adr: Quella sera abbiamo sentito che una guardia diceva che c'era un incendio alla 5. Il nostro allarme era spento. Ci siamo messi il giubbotto e abbiamo preso il Fiorino e ci diamo diretti alla linea .

Adr: Abbiamo cercato il capoturno ma non ha risposto. Non sapevamo chi fosse il capoturno ma in quelle sere c'era Rocco Marzo.

Adr: Abbiamo provato a passare da dietro della linea 5. Ha provato ad aprire il portone ma non si apriva. Lui  (l'operaio DI FIORE) è andato a piedi e io ho fatto il giro dall'altra parte. Ho superato la prima campata e mi sono visto delle persone semicarbonizzate e mi sono spaventato.

Ho visto A. LAURINO fuori dall'incendio. Sono andato verso il Fiorino per cercare una coperta ma non l'ho trovata. Sono tornato indietro e ho detto a tutti di andare via. DI FIORE voleva intervenire ma gli ho detto che non c'era niente da fare. Volevo portare via i ragazzi ma non riuscivo a toccarli. R. SCOLA era sdraiato a terra, carbonizzato. A. LAURINO era rannicchiato e rantolava. Altri sono riusciti a prenderli. Io non ci riuscivo e avevo paura di fargli male.

Ci siamo chiesti dove fossero i vigili del fuoco e siamo andati verso la campata 4.

Li ho incontrati e ho visto che andavano verso la campata 3. Mi hanno chiesto che cosa bruciava ma io non conoscevo la macchina. Ci hanno detto di andare.

D: Che tipo di corsi ha fatto?

Adr: Il corso antincendio l'ho fatto nel febbraio-marzo 2008. Io sono arrivato in ecologia senza sapere che cosa fosse. Ho imparato dal DI FIORE. Ma era lui che mi faceva vedere dove erano le gallerie. Non ho fatto corsi in quel periodo. Sono andato qualche volta in galleria.

Adr: Noi dovevamo andare giù se scoppiava l'allarme dove c'era il sensore allarmato. Se l'incendio era di lieve entità bisognava spegnerlo se era grave bisognava avvertire il capoturno.

Adr: Non so dire come facevamo a dire se l'incendio era grave.

Adr: Sono sceso qualche volta in galleria ma si era trattato solo di una perdita di vapore o di un sensore sporco.

D: Quando un incendio era di palese gravità?

Adr: Quando un incendio è scoppiato da qualche minuto e vicino c'è della roba pericoloso. Io non ho saputo dire ai Vigili del Fuoco che cosa bruciasse.

Adr: Quando sono entrato in ditta mi hanno fatto un giorno di corso. 

Adr: Il corso è stato fatto da Camillo LUCENTI il primo giorno che sono stato assunto. Non ho fatto altri corsi. Mi davano a volte delle informative che io firmavo."

Le dichiarazioni, ce lo ricordiamo bene, l'operaio Pontin le ha rese piangendo.

Come spiegheranno gli imputati la distanza di anni luce tra i toni da lui utilizzati per descrivere la situazione ed il tono di orgoglio per un lavoro ben fatto, in sicurezza, che traspariva dalle dichiarazioni di Garofalo?

Questa terribile testimonianza di Pontin che, per le mansioni svolte, avrebbe dovuto essere in grado di intervenire in caso di incendio, rende evidente gli effetti del percorso criminale degli imputati che, nel giro di pochi anni, hanno trasformato un ambiente di lavoro pericoloso ma sostanzialmente sotto il controllo degli addetti, in una anticamera dell'inferno in cui, in pratica, solo il caso ha deciso chi dovessero essere le vittime.

Vittime del tutto impreparate, come i loro compagni di lavoro, a fronteggiare il destino che gli imputati avevano preparato per loro.

Tra le numerose testimonianze rese vogliamo richiamarne ancora una. Quella di chi pochissimi giorni prima del 6 dicembre ha cessato di svolgere le mansioni di capoturno ed è stato sostituito da Rocco Marzo.

Così ha dichiarato Abisso Salvatore all'udienza del 14 luglio 2009 (sempre verbali di udienza):

"Ho maturato la mia esperienza nel reparto ove è successo l'incidente.

Ho lavorato fino al 30 settembre 2007.

Ero capo turno su tutte le linee: BA, linea 4 e 5.

Adr.. conoscevo bene l'impianto. Prima di fare capo turno ero leader.

Il ruolo che ricoprivo era quello di jolly: risolvevo i problemi.. sostituivo le persone..

Adr.: quando sono entrato sono stato affiancato da una persona.

All'inizio il periodo di prova era di 15 giorni. L'affiancamento veniva fatto da una persona pratica che non ti faceva toccare niente fino a quando non era sicuro che ti eri impratichito

Questo è successo per tanti anni. Anche io quando ho fatto il capo turno non lasciavo la persona da sola. Negli ultimi tempi non c'era più questo affiancamento.

Adr.: Questo dal 2000 in poi. Non c'è stato affiancamento per niente: l'unico modo per addestrare il ragazzo era di fermarsi in straordinario.

Negli ultimi anni poi, il lavoro della persona che andava via veniva accollato dai lavoratori rimasti. Se non si trovava nessuno bisognava chiamare a casa la persona disponibile ma non sempre si trovava la persona disponibile perché accadeva sempre piu' spesso.

r.: i lavoratori non erano sempre gli stessi perché si ricorreva allo straordinario.

…. era il capo turno che doveva gestire la situazione: negli ultimi anni era diventato una anarchia.. molto spesso andavo a cercare le persone e mi trovavo che la persona che mi serviva era stata spostata da Salerno o da qualcun altro: molto spesso io mi sono lamentato

d.: da chi veniva sostituito il lavoratore spostato in questo modo?

r.: da nessuno. A volte lasciavo sguarnito alcuni settori a scapito di altri

la linea 5 era l'impianto più stressato anche come lavorazione: ci andava gente di una certa capacità e c'era bisogno anche di gente giovane perché bisognava correre

 Adr.: i nostri ruoli sono stati assunti da ragazzi inesperti

d.: praticamente non avevano mai operato sulla linea?

r.: si… Marzo qualche giorno prima venne da me perché gli spiegassi come funzionava l'impianto. Abbiamo fatto un giro sulla linea poi io ho dovuto andare per una emergenza e ci siamo lasciati con l'intesa che ci saremmo rivisti il giorno dopo ma poi non ci vedemmo neanche il giorno dopo.

d: se ne faceva manutenzione programmata?

r...: se ne faceva poca perché molti guasti venivano segnati come manutenzione programmata sul computer alla fine del mese queste ore venivano a mancare alla manutenzione..

d.: aveva la possibilità di fermare l'impianto?

r… di giorno era quasi impossibile: chiedevo sempre al mio superiore. Di notte si, perché ci dicevano che eravamo responsabili dello stabilimento. Però si segnava tutto sul libro quello che c'era stato se non capivano bene quello che era successo durante la notte mi telefonavano anche a casa

adr… il consumo di olio era pazzesco: olio se ne perdeva troppo. Era anche un costo notevole per loro

d.: perdite di olio voleva dire anche sotto l'impianto?

r.: soprattutto sotto l'impianto. Quando avevamo la possibilità di chiamare l'impresa… da un anno anche di più , dal 2006 c'è stato un taglio generalizzato delle imprese di pulizie e manutenzione programmata.. nell'ultimo anno mi fu detto che non avevo più la possibilità di fare la chiamata..

d.: estintori …

r.: prima ...due tre anni prima non c'erano problemi nell'ultimo periodo (2006)  se ne cambiavano molti di estintori … io ne ho cambiati 16 perché era un susseguirsi di piccoli incendi… un giorno ne parlai con il  sig. Cafueri sottoponendogli il problema  dal punto di vista economico: gli dissi se non fosse  un costo cambiare sempre estintori e lui rispose che faceva parte dei costi fissi.

Secondo me era sintomo di degrado di malessere che non era da sottovalutare… che poi non so se quegli estintori che usavamo erano quelli giusti perché a volte quando lo usavo vedevo la carta che volava infiammata ma io non ero un pompiere non avevo fatto dei corsi

d.: le è successo di fermare l'impianto in contrasto con i dirigenti?

r.: più di una volta sono stato richiamato perché fermavo l'impianto

di notte me la gestivo io la situazione: di giorno avevo di più la mani legate

adr.: verso giugno prese fuoco il loop cart di entrata: fu un incendio di certe dimensioni. Vennero chiamati i vigili anche se riuscimmo a domarlo noi. Alla fine fummo richiamati perché non avevamo rispettato la prassi per la chiamata dei vigili

d: ha sempre funzionato così il sistema?

r.: no prima avevamo una squadra di pompieri interna allo stabilimento (fino al 2000) che gestivano tutte le calamità: anche quando si facevano le saldature si chiamavano i pompieri se loro non davano la abilità non si poteva saldare.

Ho fatto un solo corso all'inizio ma non approfondito: ci insegnarono ad usare gli estintori , le manichette.. ma corsi sugli acidi…niente.

d.: lei ai rappresentanti dei lavoratori ha segnalato le anomalie nella manutenzione,pulizia.?

r.. questo lavoro lo facevo tramite i miei superiori. Al sindacato non andavo a denunciare una cosa che mi si ritorceva contro

d. Presidente: da quando avevano tagliato le imprese di pulizia la linea era lasciata sporca..

adr.: gli incendi più frequenti erano dovuti alla cattiva manutenzione e quindi alla presenza di olio, carta … le scintille ci sono sempre state ma se la linea è pulita non succede niente.

adr.: sono venuti a lavorare dei lavoratori tedeschi in due occasioni: ci dicevano che lavoravamo in un pianeta diverso.

Lamentavano che l'impianto era sporco, la cattiva manutenzione. Dicevano che in Germania le linee erano ben curate."

Ci scusiamo per la lunghezza della citazione, ma ci pare che dalla lettura di questa deposizione emergano con evidenza i motivi della presenza dei lavoratori in questo processo ed emergano altresì i profili sostanziali del danno da questi subiti, quantomeno a partire dal 2006.

E' quello appena richiamato il punto di vista di un responsabile operativo che vede, nel corso degli anni il deterioramento degli impianti ed il crescere dei rischi, la condizione di "anarchia" in cui è piombato lo stabilimento, con lavoratori inesperti e capi turno, come lo stesso Abisso, con insufficiente conoscenza dei pericoli (Ho fatto un solo corso all'inizio ma non approfondito).

Anche dalle parole di Abisso emerge una sorta di rassegnazione di fronte al progressivo precipitare della situazione verso un "un pianeta diverso" in cui non si poteva che convivere con la cattiva manutenzione, con la presenza di olio, carta e scintille.

Ancora una volta il primo profilo di responsabilità - e per altro verso, di danno -  è quello di avere distrutto la coscienza del rischio tra gli operai in nome di una produzione che non si poteva (a detta dei dirigenti) fare altrimenti. 

Se si fermano gli impianti si viene richiamati, se si chiamano i pompieri si viene richiamati, si spiega ai capi turno che non bisogna più chiamare le imprese di pulizia.

Si spiega, evidentemente, agli stessi capiturno che non ci si doveva rivolgere ai sindacati 

(Al sindacato non andavo a denunciare una cosa che mi si ritorceva contro).

Ci troviamo di fronte al lucido disegno degli imputati che, in funzione di una prosecuzione della produzione "sino all'ultimo uomo", smantellano coscientemente tutti i sistemi organizzativi e di sicurezza che nel corso degli anni lo stabilimento si era dato e, contemporaneamente, abbassano il livello di coscienza del rischio negli addetti.

L'ufficio del Procuratore della Repubblica ci ha chiaramente illustrato come il livello quantitativo degli incendi presso lo stabilimento di Torino fosse assolutamente abnorme.

Nel 2006 e 2007 era, invece, considerato "normale" dagli addetti che, più volte alla settimana, vi fossero principi di incendio in ogni reparto.

Prima non era così.

A nostro avviso, e forse ci ripetiamo, il volontario e sistematico svilimento della coscienza del rischio tra gli operai è il profilo di responsabilità primo e più importante.

Gli imputati così facendo hanno violato tanto l'art. 437 del codice penale quanto l'art. 2087 del codice civile, che prevede che l'imprenditore adotti tutte misure necessarie a garantire "l'integrità fisica e la personalità morale" del lavoratore. In questo caso si è fatto, coscientemente, il contrario.

Il rogo del dicembre 2007 ha improvvisamente reso chiaro a tutti quale era l'effetto di quella decisione di produrre ad ogni costo.

La decisione di proporre queste costituzioni di parte civile è maturata nel corso di una assemblea svoltasi nel gennaio 2008.

 Il clima era terreo. Inizialmente, per una decina di minuti, nessuno ha parlato. Poi si è alzato un lavoratore che, a voce bassa, ha detto: "quello che è successo è colpa anche nostra, dovevamo rifiutarci di lavorare in quelle condizioni. Non ce ne rendevamo conto". Aveva ragione.

In questo processo non abbiamo sentito nessuno che non fosse un operaio fare dichiarazioni di questo tipo, non gli imputati, ma neppure i soggetti istituzionali chiamati a garantire il rispetto delle regole di sicurezza sul lavoro.

Quella assemblea del gennaio 2008 è stato il primo segno che la tendenza al degrado si era interrotta.

 Dopo di allora nessuno tra i lavoratori costituiti parte civile ha più accettato di soggiacere al ricatto.

Coloro che sono riusciti a trovarsi un lavoro (senza alcuna collaborazione da parte di ThyssenKrupp) sono stati posti di fronte all'alternativa: o rinunciavano alla costituzione di parte civile o, per vedersi pagate per intero le spettanze di fine rapporto, avrebbero dovuto "fare causa" all'azienda.

La condizione economica di un cassaintegrato non è florida, ma nessuno, ripeto, nessuno  ha accettato. Tutti hanno scelto di rivendicare (fortunatamente con esito positivo) in sede giudiziaria i loro diritti.

Qualcuno non ha, ancora oggi, visto concludersi l'iter giudiziario.

Per coloro che un lavoro non lo hanno trovato è stato peggio. Ancora nel 2010 la società ha avuto il coraggio di riproporre,  pubblicamente, le proprie posizioni: la proroga della cassa integrazione sarebbe stata richiesta solo se i lavoratori avessero rinunciato alle costituzioni di parte civile.

Nessuno ha accettato.

I lavoratori hanno pubblicamente protestato, giorno e notte, per giorni, davanti alla sede della Regione Piemonte, sino a che la Giunta Regionale è riuscita ad ottenere dalla società la rinuncia alle proprie illegittime pregiudiziali.

Le costituzioni di parte civile di questi lavoratori hanno, quindi, esattamente questo significato sostanziale: rendere evidente a tutti, con la forza di una pronuncia di questa Corte, che nessuno avrebbe dovuto lavorare in quelle condizioni e che a "quelle condizioni" si era giunti per responsabilità, mai come in questo caso solidale, degli imputati.

 

Queste forti ragioni sostanziali della costituzione di parte civile sono, a nostro avviso, sorrette da ragioni giuridiche egualmente forti.  

Come accennato, le domande che i lavoratori oggi propongono sono quelle relative all'accertamento che, dalla consumazione da parte degli imputati del reato di cui all'art. 437 codice penale, è derivato un danno alle parti civili, che tale danno ha natura non patrimoniale e che gli imputati solidalmente con il responsabile civile debbono, in questa sede, essere condannati al risarcimento del danno stesso nella sua integralità in una misura da determinarsi, da parte di questa Corte,  in via equitativa.

 Si illustreranno, infine, i motivi per i quali deve trovare applicazione in questo caso il primo comma dell'art. 540 codice di procedura penale.

Come abbiamo tentato di spiegare due sono gli elementi fattuali cui ci si riferisce: da un lato la condizione di generale progressivo e programmaticamente perseguito dagli imputati degrado delle misure di sicurezza nello stabilimento (riduzione di personale esperto e di manutenzione e pulizie, obbligo generalizzato di svolgere attività in postazioni in cui non si conoscevano i rischi specifici), dall'altro progressivo abbattimento della percezione del rischio da parte dei lavoratori come effetto diretto del comportamento degli stessi imputati (mancata formazione sui rischi specifici, obbligo per ogni lavoratore di procedere individualmente alla valutazione della gravità del pericolo, continua rotazione del personale).

Entrambi gli elementi appaiono funzionali alla scelta di continuare l'attività produttiva riducendo al minimo i costi economici nella fase di dismissione dell'impianto.

Entrambi gli elementi costituiscono evidente violazione dell'art. 2087 CC, praticamente attuata dagli imputati nell'interesse del responsabile civile.

Non pare per altro dubitabile che, nel caso di specie, tali comportamenti, per tutti i motivi con completezza specificati dalla Procura della Repubblica, integrino anche la violazione dell'art. 347 del codice penale.

Il nostro ragionamento si svilupperà, perciò, d'ora in avanti, considerando come accertati i fatti sopra indicati e le responsabilità degli imputati nella loro determinazione.

Si tratterà, allora, di valutare se questa specifica violazione dell'art. 437 abbia comportato un danno non patrimoniale alle parti civili costituite e quale possa essere una ipotesi di quantificazione di tale danno.

Pacificamente, ancora una volta è inevitabile richiamare la completa esposizione del Pubblico Ministero, l'art. 437 è reato plurioffensivo.

La pubblica incolumità nel caso specifico si identifica nella incolumità quantomeno dei lavoratori manuali occupati presso la ThyssenKrupp. Tale comunità comprendeva, quindi, tutti i lavoratori costituiti parte civile.

Per altro sostenere che, nella situazione aziendale ampiamente descritta dal Pubblico Ministero si possa ritenere che i lavoratori (quantomeno quelli manuali) della ThyssenKrupp non siano stati, in conseguenza delle molteplici violazioni di legge da parte degli imputati, esposti, per il periodo di tempo contestato, al rischio di subire danni fisici, apparirebbe surreale. 

Come da più parti ripetuto ciò è sufficiente per individuare un danno da reato per violazione dell'art. 437 codice penale.

Da questo punto di vista a nulla rileva che le parti civili non abbiano, la notte del 6 dicembre  2007, subito danni fisici diretti.

Non lo richiede la norma (che pacificamente è considerata individuare una fattispecie di "reato di pericolo"), mentre il caso concreto, così come ricostruito in questa aula, ha evidenziato che solo per una serie di elementi casuali l'incendio si è verificato proprio la sera del 6 dicembre e solo per caso ha coinvolto "solamente" la linea 5 (si pensi agli effetti  dell'incendio sviluppatosi sulle linea di produzione in Germania).

Le condizioni generali dello stabilimento erano tali da rendere possibile in qualsiasi momento, a partire dal 2006, il verificarsi di catastrofi industriali dalla portata imprevedibile.

 Già si era detto nell'atto di costituzione di parte civile, richiamando consolidati principi della Suprema Corte, che nella valutazione circa la sussistenza nel singolo caso di violazioni dell'art. 2087 cod. civ., "assumono rilevanza non soltanto gli eventi che costituiscono una conseguenza necessitata della condotta datoriale, secondo un giudizio prognostico "ex ante", ma anche tutti gli eventi possibili, rispetto ai quali la condotta medesima si ponga con un nesso di causalità adeguata; "Cass. civ., Sez. lavoro, 07/06/2007, n. 13309.

Nel caso di specie, poi, i comportamenti contestati agli imputati risultano tutti, anche singolarmente considerati, commessi in violazione di specifiche normative anti-infortunistiche; conseguentemente non è indispensabile fare riferimento all'art. 2087 c.c. quale "norma di chiusura",  ma semplicemente accertare che le singole violazioni gli imputati le hanno commesse e che il complesso di tali violazioni ha integrato la fattispecie di cui all'art 437 cod. pen.  

Si evita in questa sede di riproporre o riprodurre  il contenuto dell'atto di costituzione di parte civile per quanto riguarda l'esistenza, in termini generali, in caso di violazione dell'art. 437, del danno non patrimoniale da reato. Ci si limita a richiamare le argomentazioni già a suo tempo sviluppate.

Semplicemente si sottolinea come il dibattimento abbia confermato, anche visivamente, lo stato di profonda prostrazione morale di tutti gli operai sentiti.

A rigore non risultava necessaria una specifica verifica processuale, in quanto in questa fattispecie, trattandosi di soggetti (gli operai) tutelati in via diretta dalla norma incriminatrice, ci si trova in una fattispecie assimilabile, da questo punto di vista,  a quella della vittima, ad esempio, di tentato omicidio, 

 "2.4. L'art. 2059 c.c., è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale.

L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela.

2.5.Si tratta, in primo luogo, dell'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato ("Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui").

           2.9. La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria.

            2.10. Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente: S.U. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: sentenza. n. 4186/1998; S.U. n. 9556/2002), nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

La limitazione alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata. La figura, recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio, poiché né l'art. 2059 c.c., né l'art. 185 c.p., parlano di danno morale, e tanto meno lo dicono rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano della adeguatezza della tutela, poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo (lo riconosceva quella giurisprudenza che, nel caso di morte del soggetto danneggiato nel corso del processo, commisurava il risarcimento sia del danno biologico che di quello morale, postulandone la permanenza, al tempo di vita effettiva: n. 19057/2003; n. 3806/2004; n. 21683/2005).

Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sè considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.

In ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza del reato è risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (come avverrà, nel caso del reato di lesioni colpose, ove si configuri danno biologico per la vittima, o nel caso di uccisione o lesione grave di congiunto, determinante la perdita o la compromissione del rapporto parentale), ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato.

Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale"

Così Cassazione Civile Sezioni Unite 26972/2008.

Questi i principi di diritto elaborati dalla Suprema Corte, per altro, tutti abbiamo visto come la sofferenza e il lutto non elaborato abbiano dominato le dichiarazioni in questa aula dei compagni di lavoro di chi è deceduto per responsabilità degli imputati.

E' ovviamente impossibile fornire la prova certa, caso per caso, di quanto dell'angoscia che ha travolta tutti dipenda dal dolore per la perdita dei compagni di lavoro e quanto dalla coscienza della gravità dei rischi personalmente corsi, i due profili si sono saldati in ognuno in modo inestricabile.   

Da questo punto di vista questo processo ha rappresentato una verifica empirica della saggezza dell'impianto normativo che prevede, in termini generali, la sussistenza del danno non patrimoniale per le vittime di reato senza necessità di prova specifica.

 

Questa Corte ha l'opportunità di contribuire in modo fondamentale anche  all'elaborazione di questi lutti, applicando con rigore la legge e, quindi, da un lato dichiarando le responsabilità degli imputati per i reati loro contestati e dall'altro riconoscendo quali vittime della violazione dell'art. 437 cod. pen. tutti gli operai della ThyssenKrupp, in questo modo ricongiungendo i vivi ai caduti.

Il nostro ruolo nel processo ci costringe, a questo punto, a vincere una crediamo comprensibile reticenza ed affrontare il tema della quantificazione del danno.

Non possiamo evitarlo.

Pacifico essendo che nel caso specifico ci si debba riferire a parametri di equità, non crediamo abbia alcun senso ipotizzare che la quantificazione possa essere demandata ad altro giudice.

Non è necessaria, né logicamente ipotizzabile,  alcuna nuova attività giudiziaria per valutare   quale debba essere  l'entità di quella quota del danno non patrimoniale, che sino a pochi anni or sono veniva qualificata come "danno morale".

Anzi, sarebbe a nostro avviso palesemente incongruo un nuovo giudizio finalizzato esclusivamente a questo scopo.

Non si vede chi meglio di questa Corte, che ha sentito tutti i testimoni e che ha valutato nella processualmente possibile immediatezza i fatti, potrebbe valutare l'intensità del patimento morale sopportato dalle parti civili in conseguenza diretta della condotta degli imputati.

Non nascondiamo di avere valutato, particolarmente nelle fasi iniziali del dibattimento, l'opportunità di una richiesta di risarcimento puramente simbolica.

Ciò che ci ha fatto decidere in senso del tutto opposto è stato sia il comportamento processuale della maggior parte degli imputati, ed in particolare di coloro che, per l'attività svolta, erano più direttamente a contatto con gli operai esposti al rischio determinato dalle carenze di tutele antinfortunistiche, che la "scoperta" che i controlli delle strutture pubbliche sul rispetto della normativa in tutela della salute dei lavoratori fossero quantomeno condizionati dai responsabili ThyssenKrupp.

I fatti sono noti e sono stati oggetto di trattazione da parte dell'ufficio del Pubblico Ministero che ha chiesto la trasmissione degli atti per procedere tanto in relazione alle pressioni intervenute sui testi ed alle false testimonianze quanto con riferimento ai comportamenti degli organi di controllo.

Ciò spinge le parti civili a richiedere un risarcimento del danno che tenga conto di tali comportamenti.

Non si tratta di suggerire surrettiziamente l'introduzione della categoria del "risarcimento punitivo", estraneo al nostro sistema e di cui non si vede la necessità, ma di adeguare al caso concreto, così come costantemente insegna la Cassazione, la valutazione in via equitativa.

A fronte di comportamenti illeciti che, assumendo nuove forme, si protraggono dopo il verificarsi dell'evento,  non può che risultare "esaltato" l'elemento soggettivo del reato e, conseguentemente, non può che essere più violento l'effetto morale sulle vittime.

Se al reato doloso si assommano comportamenti illeciti degli imputati orientati a mascherare le vere responsabilità, tentando di farle ricadere, almeno parzialmente, sulle vittime è consequenziale ritenere che il danno non patrimoniale patito dalle vittime stesse si accresca.

Un secondo elemento di cui, ad avviso delle parti civili, si dovrà tenere conto nella quantificazione del danno è la durata dell'esposizione al rischio cui sono stati esposti i lavoratori ed il progressivo aggravarsi del rischio stesso.

Al momento del dramma del 6 dicembre la situazione preso la ThyssenKrupp di Torino era estrema, ma, come correttamente contestato dall'imputazione, era dal 2006 che gli imputati avevano iniziato a gestire coscientemente il degrado dello stabilimento.

Il protrarsi per circa due anni del comportamento delittuoso, senza un'incertezza o un ripensamento, reca come conseguenza sia una intensificazione del profilo soggettivo della responsabilità sia un incremento oggettivo del rischio. Si pensi alla mancata manutenzione: più passa il tempo più si moltiplicano i pericoli. 

Un ulteriore, per altro ovvio, elemento di cui si dovrà tenere conto è che questo tipo di danno non patrimoniale non può e non deve fare distinzioni in base alla posizione sociale e al reddito.

Non osiamo immaginare quali richieste risarcitorie potrebbero proporre uomini politici o amministratori di grandi società che risultassero esposti con dolo a rischio di infortunio mortale per due anni.

E' esperienza comune che si vedano proporre richieste di risarcimento milionarie per  affermazioni giornalistiche  presuntamente lesive dell'immagine.

La Corte, nel rendere giustizia, dovrà procedere alla valutazione del danno morale degli operai esattamente con gli stessi schemi che adotterebbe se a correre il rischio di morte sul lavoro fosse stato un grande manager o un importante uomo politico.

Il nostro sistema costituzionale prevede che la vita, ed il rischio di perderla, abbiano lo stesso valore  per tutti.

Questi sono i parametri di equità che le parti civili chiedono che siano presi in considerazione.

Circa l'entità economica del risarcimento, ovviamente sarà la Corte ad individuarla ma le parti civili ritengono che non dovrà  essere inferiore  ad euro 6000 mensili per il periodo che va dal giugno 2006 al maggio 2007 e ad euro 10000 mensili per il periodo giugno 2007 -  6 dicembre 2007 ciò in conseguenza  del progressivo aggravarsi dell'intensità del rischio;  e così, complessivamente, 128.999.9 €  per ogni parte civile costituita.

 

Già si è accennato al fatto che le parti civili costituite sono state, a partire dal 7 dicembre 2007, sospese in cassa integrazione a zero ore con consequenziale drastica riduzione del reddito. Pure si è accennato al fatto che le parti civili costituite sono state oggetto di pressioni improprie da parte del responsabile civile per spingerle a rinunciare alle costituzioni di parte civile, tanto in occasione della chiusura del rapporto lavorativo quanto in sede di richieste di cassa integrazione.

Ed ancora, i tentativi illeciti di modificare il naturale andamento di questo processo sono stati posti in essere sicuramente anche in danno delle parti civili costituite.

Se a ciò si aggiunge la grande differenza esistente tra il patrimonio degli imputati e del responsabile civile rispetto a quella delle parti civili risulta evidente la gravatorietà e l'ingiustizia sostanziale di un differimento della dichiarazione di esecutività alla sentenza definitiva.

Risultano perciò sussistenti nel caso di specie i giustificati motivi per rendere la sentenza che sarà resa provvisoriamente esecutiva ex art 540 1° comma cpp.

 

Proponendo queste richieste gli operai costituiti parte civile sono convinti di assolvere all'impegno da loro assunto scegliendo di essere presenti, con gli strumenti che l'ordinamento consente, nel processo anziché limitarsi ad esserne spettatori: contribuire a giungere all'accertamento della verità dei terribili fatti che hanno straziato sette famiglie  e sconvolto milioni di italiani, contribuire ad accertare le responsabilità di quanto è accaduto e, al tempo stesso, ottenere, di fatto, il riconoscimento che per le imprese è, anche economicamente, oltre che eticamente, più  vantaggioso  investire nelle misure necessarie a garantire la sicurezza  di chi lavora, che tentare di sfuggire alle proprie responsabilità.

Pochi mesi fa un ministro di questa Repubblica ha pubblicamente dichiarato che "la sicurezza sul lavoro è un lusso che non possiamo permetterci ".

Noi siamo convinti esattamente del contrario e cioè che è l'insicurezza sul lavoro ed il degrado che le imprese non possono permettersi né sul piano etico né su quello economico. Il nostro sistema costituzionale e l'intero impianto normativo lo impediscono. Siamo convinti che questa Corte lo confermerà. Il delitto non paga.   

INTERVISTA  A  MIRKO PUSCEDDU PER NUOVA RESISTENZA NEWS

 

 

1)D: Storia sulle Acciaierie Thyssen: per quale motivo é assurta alla cronaca in Italia?

 

R: La ThyssenKrupp è tristemente balzata alle cronache in seguito alla tragedia di Torino del 6 dicembre 2007 in cui morirono 7 operai investiti da un getto d'olio idraulico fuoriuscito da un flessibile usurato nel corso di un incendio. Sono morti in rapida successione, tra atroci sofferenze: Antonio Schiavone, Angelo Laurino, Bruno Santino, Roberto Scola, Rosario "Saro" Rodinò, Rocco Marzo e Giuseppe Demasi.

I nomi Thyssen e Krupp comunque non sono nuovi ad efferatezze di tipo antioperaio: i capostipiti delle due grandi famiglie industriali tedesche furono tra i maggiori finanziatori del Partito nazista e di Hitler e i cannoni dei Krupp forniti al Terzo Reich hanno fatto carneficina di milioni di operai e proletari di tutto il mondo nel corso sia della Prima che della Seconda Guerra Mondiale. Due cognomi macchiati dal sangue di milioni di innocenti. La storia si ripete.

 

2)D:Vi sareste mai aspettati che sarebbe potuto succedere quello che é poi successo a Torino nel Dicembre 2007?

 

R: Negli ultimi mesi, in seguito all'annuncio della chiusura del sito torinese da parte della ThyssenKrupp (giugno 2007) le attenzioni dedicate alle condizioni degli impianti così come l'esodo di massa del personale manutentivo ha sicuramente fatto peggiorare le condizioni di sicurezza all'interno dello stabilimento, lasciato in gran parte in mano ad operai giovani e poco esperti e inadeguatamente preparati soprattutto dal punto di vista dell'intervento in caso di incidenti rilevanti. Ma nulla lasciava presagire un finale così catastrofico. L'Azienda ha consapevolmente deciso, come emerso dagli atti del processo, di scegliere di non utilizzare il finanziamento già messo a budget per l'Anno 2007 di 1,5 milioni di euro da destinare ad interventi sulla sicurezza sulla Linea 5 e di posticiparlo all'anno successivo, quando l'impianto sarebbe stato trasferito a Terni, dove ha sede lo stabilimento principale della ThyssenKrupp. Una volontà precisa quindi, quella di far lavorare i lavoratori in una situazione di grave rischio per la propria vita, con il personale manutentivo drasticamente ridotto nel numero e soprattutto nelle professionalità, senza alcuna formazione antinfortunistica e con un assetto aziendale delle mansioni ridisegnato per garantire la produzione ma non la sicurezza. Estintori ancora dotati di sigillo completamente vuoti, manichetta dell'acqua rotta, il telefono utilizzato per chiedere soccorso usurato che faceva contatto in maniera alterna, quella notte non ha funzionato praticamente niente…E questo a Torino, grande realtà industriale, in uno stabilimento di una delle più grandi multinazionali mondiali dell'acciaio. Figuriamoci cosa accade nelle cosiddette boite (alla piemontese, ovvero le piccole e piccolissime imprese meccaniche)…

 

3)D: Avevate sentore che potesse accadere ciò che si é verificato:e quello che é successo sarebbe potuto accadere in ogni momento?

R: LA ELEIMINEREI, E' SIMILE ALLA DOMANDA 2

 

4)D: Gli operai, dopo la chiusura dello stabilimento di Torino, dove sono stati trasferiti e sopratutto quanti operai sono rimasti?

 

R: Dei quasi 400 addetti (di cui circa 100 amministrativi e 300 legati alla produzione) alcuni hanno raggiunto l'età pensionistica per sopragiunti limiti di età, altri sono stati messi in mobilità e "accompagnati" alla pensione. Ai restanti sono stati riservati trattamenti diversi a seconda del grado di "ostilità" dimostrato nei confronti dell'Azienda: ricollocazione a tempo indeterminato all'Alenia Aerospazio ed altre aziende per chi non si è costituito Parte Civile nel procedimento in corso; ricollocazione a tempo determinato e poi licenziamento (non rinnovo del contratto, c'è la crisi!) per altri lavoratori, ingannati con la promessa di un posto di lavoro (per es. alla Luxottica, dove il capo del personale, guarda caso, l'ex capo del personale della ThyssenKrupp) per ridurre il numero dei lavoratori in cassa integrazione; vera e propria discriminazione nei confronti di chi, come me, è costituito Parte Civile nel processo. E questo, va detto,  anche con la vergognosa complicità del Comune di Torino, che si è reso responsabile della ricollocazione a tempo indeterminato di decine di ex lavoratori ThyssenKrupp in Amiat (azienda a capitale interamente pubblico e quindi di proprietà del Comune, che si occupa della raccolta dei rifiuti) tutti non costituiti parte civile nel processo! Situazione paradossale: ci discriminano quegli stessi Enti locali sottoscrittori dell'accordo che prevede la nostra ricollocazione e che sono costituiti come Parte Civile nel processo a fianco dei lavoratori! Abbiamo denunciato più volte e con forza l'accaduto attraverso i media ma le recenti e ben più gravi notizie che accadono nel Paese (l'attacco ai lavoratori attraverso il Piano Marchionne, l'ennesimo scandalo che vede coinvolto Berlusconi, le recenti rivolte popolari nei paesi arabi, ecc.) hanno fatto passare in sordina questa vicenda, assai grave perché a discriminare è un'Istituzione, che dovrebbe invece garantire tutti i cittadini, senza distinzione alcuna. In questa situazione divenuta ormai insostenibile siamo rimasti in 12. Mentre gli operai costituiti nel procedimento sono in tutto 48, rappresentati da diversi studi legali.

 

5)D: Quando scadrà la Cassa Integrazione? Sono stati messi in cantiere i piani di formazione previsti?

 

R: Dopo la cassa integrazione straordinaria (24 mesi) e due periodi di cassa integrazione in deroga (dieci mesi più altri sei) i benefici previsti dagli ammortizzatori sociali scadranno il prossimo 30 giugno. Nel frattempo stiamo seguendo percorsi formativi di riqualificazione individuali attraverso la fruizione di vari corsi base di circa un centinaio di ore, assolutamente inefficaci per quanto riguarda uno sbocco professionale, anche vista l'attuale crisi, a detta di tutti ormai, sistemica e non più ciclica, come eravamo abituati nel passato. Ormai il capitale speculativo ha di gran lunga soppiantato il capitale produttivo per cui i capitalisti fanno comunque ingenti profitti senza bisogno di produrre alcunché o semplicemente delocalizzando le produzioni dove materie prime, costo del lavoro, diritti dei lavoratori e salvaguardia dell'ambiente non sono minimamente considerati. Le condizioni in cui ci troviamo ora sono grosso modo le stesse che hanno preceduto le due Guerre Mondiali: gravi crisi economiche che generano forti tensioni sociali (presenti non solo all'interno dei paesi capitalisti ma anche nei paesi cosiddetti in via di sviluppo) sfociate in vere e proprie rivolte popolari come quelle accadute di recente nei paesi arabi. La globalizzazione amplifica gli effetti di questi fenomeni e li rende universali. Oramai le soluzioni di tipo economico (riduzione del costo del denaro, ritocco dei tassi di sconto, revisioni periodiche dei sistemi pensionistici, campagne di incentivi per stimolare gli acquisti di beni primari, ecc.) adottate in passato dai vari governi per attenuare gli effetti delle crisi cicliche da sovrapproduzione di capitale non sortiscono più gli effetti sperati e una massa crescente di persone si trova estromessa da qualunque attività produttiva e quindi sociale. Una massa che però oggi è molto più cosciente, organizzata e consapevole di quale sia la causa di questa crisi: l'assetto sociale esistente, ormai d'ostacolo all'ulteriore sviluppo della civiltà umana, che mette al centro non il bisogno della società e dei suoi individui (ossia di tutti) ma i bisogni di pochi (il profitto di alcuni a scapito di molti). Appare inspiegabile come data l'odierna conoscenza tecnica e le innovazioni in campo tecnologico e della elevata produttività raggiunta in campo alimentare ci siano ancora miliardi di persone che vivono al di sotto del fabbisogno alimentare giornaliero e persino chi muore ancora per mancanza di cibo. Il problema è nel meccanismo della distribuzione e dei livelli di consumi, completamente appannaggio dei soli Paesi industrializzati, del tutto iniquo e fuori controllo, interamente votato alla ricerca del solo profitto e non del soddisfacimento dei bisogni degli individui. Non si produce ciò di cui si ha bisogno ma ciò che fa fare profitti.

 

 

6)D: Alla scadenza della Cassa integrazione, quale futuro vi aspetta?

 

R: Non saprei rispondere con precisione. Di sicuro da questa crisi ne usciremo del tutto diversi da come ne siamo entrati. Si stanno completamente e rapidamente stravolgendo tutti gli assetti sociali esistenti. Io credo che il capitalismo, così come l'abbiamo visto in questo secolo con gli effetti che ha prodotto sulla civiltà umana (guerre, inquinamento, morti sul lavoro, degradazione sociale, divario Nord-Sud del mondo, spreco delle risorse, razzismo, omofobia, ecc.), stia volgendo al termine. E diventa più cinico e brutale man mano che si avvicina alla sua fine, dopo aver raggiunto il suo compito storico di affrancare la civiltà dai vincoli servili e feudali.

Ma una gran parte dell'umanità ha capito che il modo di produrre capitalistico va superato e sostituito con un nuovo ordine sociale e produttivo che metta al centro l'individuo e i suoi bisogni, non il profitto. E questo avverrà inevitabilmente, certo non in maniera indolore, per la contraddizione stessa insita nel capitalismo: esso crea le condizioni (sfruttamento, povertà, impoverimento delle risorse, precarietà, disoccupazione, emarginazione, povertà, ecc.) che determinano il suo superamento. Solo gli sprovveduti e gli opportunisti vedono ancora nel modo di produrre capitalistico (o in una sua attenuazione degli effetti più negativi, il capitalismo "dal volto umano") la chiave di svolta per uscire da questa crisi.

 

7)D:Come hai vissuto questa esperienza come persona, come lavoratore, come attivista politico?

 

R: E' stato un brutto risveglio quello della mattina del 7 dicembre. Un sms di prima mattina diceva: "Stai bene? Ho saputo dell'incidente…", poi la corsa angosciosa in fabbrica, leggendo il giornale in cerca di notizie.

Davanti alla fabbrica il caos assoluto: operai increduli, familiari disperati, forze dell'ordine, cronisti e troupe televisive da ogni dove, semplici cittadini. Lavoravo da anni in quella linea di trattamento dell'acciaio, solo la sera prima avevo smontato dal turno pomeridiano tre ore prima che morissero i miei compagni di lavoro. Giuseppe Demasi, il ventiseienne addetto alla qualità che mi ha dato il cambio quella maledetta sera, come ogni giorno, sulla postazione di collaudo, è morto dopo ventitre giorni di agonia con ustioni del 90% su oltre l'80% del corpo. Ha resistito a lungo, la sua giovane tempra era forte, come la sua voglia di vivere, ma non abbastanza da resistere a quelle bruciature letali.

 

8)D: Siete ancora in contatto con i famigliari delle vittime? E in quale rapporto?

 

R: Li vediamo regolarmente a tutte le udienze in Tribunale. Sono sempre presenti con le foto dei loro cari esposte: un modo per averli vicini. Manteniamo i contatti anche grazie alla partecipazione alle attività dell'Associazione onlus nata a giugno del 2008 in seguito alla strage: Legami d'Acciaio. Cerchiamo di sensibilizzare la società civile sul tema della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di  lavoro e di usare l'enorme attenzione mediatica riservata alla nostra vicenda per parlare così di tutti i morti sul lavoro, anche le migliaia che muoiono nel totale silenzio, ignorate dai media.

 

9)D: A che punto é il processo ai vertici della ThyssenKrupp ? E per quando é prevista la sentenza di primo grado?

 

R: Dopo più di tre anni e oltre 150 udienze si dovrebbe giungere a sentenza verso la metà di aprile. Dopo le prossime udienze fissate per l'8 e il 13 aprile, il 15 aprile al termine dell'udienza prevista la Corte si ritirerà in Camera di Consiglio per emettere la sentenza. Io mi auguro la condanna per tutti gli imputati, senza nessuna attenuante, anche se è solo il primo grado e ci sono ancora due gradi di giudizio: una vicenda giudiziaria tutt'altro che chiusa. La loro condotta prima (risparmio sulla sicurezza) e dopo (istigazione alla falsa testimonianza per il Responsabile della sicurezza dello stabilimento torinese Cosimo Cafueri e falsa testimonianza per alcuni ex lavoratori e 5 ispettori dell'Asl Torino 1) non lascia spazio a nessun sentimento di pietà nei loro confronti. Sono stati chiari i familiari: ergastolo! Lo hanno gridato al termine di una delle tante udienze, anche se non è previsto dal Codice Penale per il reato di cui risponde l'ad H. Espenhahn, omicidio volontario con dolo eventuale (il PM ha chiesto 16 anni e sei mesi).

 

10)D: Avete avuto solidarietà dagli operai in Germania?

 

R: Il 6 dicembre 2008 a Duisburg, dove ha sede uno dei principali stabilimenti della ThyssenKrupp, si è svolto un piccolo presidio per ricordare la strage di Torino, organizzato da un circolo di lavoratori italiani legati a Rifondazione Comunista. Da parte dei colleghi di altri stabilimenti nessun segnale di cordoglio. Nemmeno dai colleghi di Terni, fatta eccezione per gli Enti locali umbri, presenti con i gonfaloni ai funerali di Torino. E intanto nello stabilimento ternano, dopo la strage di Torino, sono morti già 3 operai: uno della ThyssenKrupp e due appartenenti a ditte appaltatrici. Ovviamente la Thyssenkrupp di Terni, con quasi 4000 addetti più l'indotto, dal punto di vista occupazionale ha una ricaduta e un'influenza maggiori sul tessuto cittadino rispetto a Torino. Il ricatto occupazionale è maggiore. Non voglio nemmeno per un istante credere che un operaio possa essere indifferente ad un fatto del genere. Lo impone l'appartenenza di classe.

 

11)D: Durante il processo la proprietà ha chiesto di patteggiare la pena con un risarcimento alle vittime?

 

R: L'Azienda non ha mai chiesto il patteggiamento richiedendo il rito ordinario, sicura della propria estraneità ai fatti contestati. Ha risarcito i familiari essenzialmente per due motivi: primo perché è il secondo produttore al mondo di laminati piani inossidabili, con proventi faraonici (fatturato del solo comparto inossidabile del 2008: 2,3 miliardi di euro) e pochi milioni di euro non sono che briciole; e secondo perché la volontà di risarcire costituisce un'attenuante dal punto di vista processuale. Nessun fine umanitario, solo freddo e cinico calcolo.

 

 

12)D: Pensi che questa esperienza possa lasciare un segno nel proseguo della tua vita futura?

Ma se alla ThyssenKrupp non fosse successo nulla, avresti affrontato il tuo impegno politico con la stessa intensità?

 

R: Un segno sicuramente sì: non solo la tristezza di aver perso degli amici e compagni di lavoro, anche una maggiore voglia di riscatto e una combattività che è andata crescendo in questi anni, aumentando la consapevolezza che non esiste alcun capitalismo dal volto umano, né mai esisterà.

Bisogna lottare per cambiare l'ordinamento sociale esistente e il modo di produrre e mettere al centro i bisogni delle persone e non più il profitto, eliminare le produzioni nocive, nazionalizzare le aziende in crisi, convertire le produzioni ormai superate, affidare ad ognuno un compito produttivo adeguato alle proprie peculiarità personali, abolire la moneta, eliminare i privilegi non solo ai politici ma anche ad altre classi di parassiti (per es. il Vaticano inteso come istituzione e gerarchia ecclesiastica, rispettando invece la spiritualità di ognuno) e promuovere, in questa fase, governi formati da quegli elementi che già oggi si battono, in ambiti diversi (chi contro le morti sul lavoro, chi contro la devastazione ambientale, chi per i diritti umani, ecc.), contro questo sistema, esponenti che già godono della fiducia delle masse popolari (per es. Gino Strada Ministro della Sanità, Giorgio Cremaschi Ministro del Lavoro, Margherita Hack Ministro dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica, ecc.). E tutto questo può essere rappresentato solo un sistema di tipo socialista, che nascerà inevitabilmente come risposta alle condizioni di abbrutimento materiali e sociali in cui il capitalismo ci ha relegato, ma dal quale le masse popolari sanno che dobbiamo uscire per non continuare a pagare gli effetti della crisi.

Comitati, associazioni e coordinamenti già esistono e si battono ognuno nel proprio ambito, ciò che manca è solo l'unione di tutte queste lotte, un loro coordinamento unitario attraverso la guida di un partito comunista con una dottrina e una linea giusti che conduca le masse popolari alla guida del paese.